Condizioni generali di acquisto Nice S.p.A.

  1. Ambito di applicazione e termini generali
    1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (in seguito CGA), predisposte da Nice S.p.A. disciplinano ogni contratto di compravendita di beni o servizi (di seguito “i Contratti”) stipulato tra Nice S.p.A. (di seguito l’Acquirente) e il fornitore (di seguito il Fornitore) e costituiscono parte integrante dello stesso;
    1.2 Le CGA disciplinano pertanto i Contratti tra Nice e i Fornitori che abbiano accettato le CGA, anche solo per fatti concludenti, o comunque i contratti con i Fornitori che abbiano avuto conoscenza o conoscibilità delle CGA. Conseguentemente una volta accettate o conosciute dal Fornitore le CGA regoleranno, ogni successivo singolo contratto di compravendita concluso tra quest’ultimo e Nice, e ciò anche qualora nel singolo ordine (aperto o chiuso), o equipollenti documenti contrattuali, le CGA non siano state espressamente richiamate.
    1.3 Le presenti CGA mantengono la loro efficacia fino a quando non vengano espressamente revocate dall’Acquirente ovvero questi le sostituisca con nuove condizioni generali d’acquisto.
    1.4 Eventuali Condizioni differenti da quelle di seguito elencate non troveranno applicazione, salva l’ipotesi di espressa accettazione per iscritto ad opera di entrambe le Parti.
  2. Perfezionamento del contratto
    2.1 La conclusione del Contratto avverrà mediante accettazione, da parte del Fornitore, di un ordine trasmesso dall’Acquirente al Fornitore in forma scritta, il quale avrà valenza di proposta contrattuale ai sensi di quanto previsto dall’art. 1326 del Codice Civile (di seguito l’“Ordine”).
    2.2 Il Fornitore che riceve l’Ordine, dovrà darne conferma all’Acquirente entro e non oltre 3 gg lavorativi dal ricevimento dello stesso (in seguito Termine di Efficacia) ovvero nel diverso Termine di efficacia eventualmente indicato nell’Ordine, restituendolo controfirmato per accettazione da persona munita di poteri di rappresentanza (di seguito “Conferma d’Ordine”) attraverso il portale dedicato utilizzato dall’Azienda o se accordato con l’Acquirente, tramite mail - all’indirizzo del buyer di riferimento. Decorso il Termine di Efficacia senza che sia intervenuta l’accettazione tramite la Conferma d’Ordine, né comunicazione espressa di non accettazione dello stesso, l’Ordine si intenderà comunque accettato, talché il Fornitore dovrà darne esatta esecuzione nel rispetto delle presenti CGA.
    2.3 Nell’ipotesi in cui il Fornitore dovesse trasmettere all’Acquirente una Conferma d’Ordine contenente modifiche o integrazioni all’Ordine (di seguito “Proposta di Modifica”), l’Acquirente si riserva di verificare con il Fornitore le modifiche proposte e, se del caso, di accettare espressamente tale Proposta di Modifica tramite comunicazione scritta.
    2.4 L’Acquirente avrà in ogni caso la facoltà di revocare l’Ordine anche prima della decorrenza del Termine di Efficacia dell’Ordine e fino al momento in cui non abbia ricevuto una valida Conferma d’Ordine, tacita o espressa.
    2.5 Ogni comunicazione scritta del Fornitore relativa all’Ordine dovrà riportare sempre il riferimento al numero dell’Ordine.
  3. Prezzi
    3.1 I prezzi indicati dall’Acquirente nel Contratto ovvero nell’Ordine (in seguito il “Prezzo”) non sono modificabili e devono intendersi quali prezzi fissi che l’Acquirente pagherà al Fornitore in esecuzione del Contratto.
    3.2 Il Prezzo deve ritenersi comprensivo dei costi dell’imballo per la spedizione, nonché dei costi di trasporto, salvo diversamente concordato per iscritto tra le Parti e specificamente riportato nell’Ordine.
    3.3 Ogni eventuale modifica del Prezzo dovrà avvenire tramite accordo scritto tra le parti.
  4. Fatturazione e Pagamenti
    4.1 Le fatture di vendita che il Fornitore formerà in relazione ai Contratti dovranno recare la specificazione dei seguenti elementi:
    - Numero dell’Ordine;
    - Documento di trasporto;
    - Resa INCOTERMS applicata;
    - Quantità;
    - Codice e descrizione merci di cui all’ordine;
    - Prezzo unitario e prezzo totale;
    - IVA applicata;
    - Origine della merce;
    - Voce doganale/Nomenclatura combinata;
    - Termini di pagamento;
    - Coordinate bancarie;
    4.2 Le coordinate bancarie del Fornitore indicate in fattura dovranno essere riferibili esclusivamente allo stesso.
    4.3 Eventuali variazioni delle coordinate bancarie andranno preventivamente comunicate per iscritto al buyer di riferimento a mezzo dichiarazione su carta intestata del Fornitore sottoscritta dal legale rappresentante.
    4.4 In mancanza di diverse pattuizioni previste nel Contratto, i corrispettivi per la fornitura saranno pagati dall’Acquirente a 120 (centoventi) giorni FM +10 GG - con fattura da emettersi ad avvenuto completamento della fornitura – tramite bonifico bancario. I pagamenti verranno eseguiti in Euro.
    4.5 Eventuali ritardi nei pagamenti determinati da ritardi nell’emissione delle fatture o dalla emissione di fatture che non rispettano tutte le norme di legge applicabili, o incomplete, saranno ad ogni effetto imputabili al Fornitore, con conseguente automatico spostamento del termine di pagamento che decorrerà dalla data in cui l’Acquirente avrà ricevuto regolare e corretta fattura.
    4.6 Il pagamento delle fatture non costituirà implicita accettazione della fornitura o del valore fatturato, o rinuncia ad esercitare ogni e qualsiasi diritto previsto dalla legge o dalle CGA, pertanto l’Acquirente conserverà la piena facoltà di esercitare, anche successivamente al pagamento, ogni diritto conferito dalla legge o dalle CGA.
    4.7 Senza pregiudizio per ogni altro diritto derivante dalla legge o dalle CGA, l’Acquirente avrà la facoltà di sospendere i pagamenti delle somme dovute qualora: (i) l’esecuzione del Contratto, sia incompleta, inesatta o non conforme agli accordi; (ii) sui Prodotti o Servizi siano ravvisati vizi o difetti o mancanza delle qualità promesse di ogni tipo. Resta ferma la facoltà dell’Acquirente di accettare o meno consegne anticipate. In caso di consegna anticipata dei Prodotti o Servizi, il termine di pagamento di cui al punto 4.2 decorrerà in ogni caso dalla data di consegna della fornitura originariamente concordata tra le parti.
  5. Dichiarazioni e Obblighi del Fornitore
    5.1 Il Fornitore, a seguito della conclusione di ciascun Contratto, si obbliga ad eseguire puntualmente ed esattamente tutte le obbligazioni ivi ed in particolare si obbliga: i) nel caso di vendita di Prodotti a produrre e a vendere all’Acquirente i Prodotti in quantità e di qualità conformi a quanto previsto nell’Ordine, ai campioni omologati, nonché a quanto previsto nella documentazione tecnica eventualmente consegnata dall’Acquirente, immuni da vizi e difetti di ogni tipo; e, (ii) nel caso di prestazione di Servizi, a rendere gli stessi puntualmente e con le modalità pattuite; il tutto, in ogni caso, con la diligenza propria di un operatore qualificato del settore di riferimento ai sensi dell’art. 1176, 2° comma, Cod. Civ.
    5.2 Nell’esecuzione del Contratto il Fornitore dovrà avvalersi di dipendenti, collaboratori e/o consulenti (di seguito “Incaricati”) qualificati, dotati di specifiche competenze tecniche e di comprovata esperienza in relazione alla tipologia di beni e/o servizi commissionati. Il Fornitore si impegna ad assolvere regolarmente agli obblighi di carattere retributivo, contributivo (previdenziale ed assistenziale) e fiscale relativi ai propri Incaricati. In ogni caso il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l’Acquirente - e ciò anche a fronte di provvedimenti di vario tipo, anche di natura provvisoria, da ogni e qualsivoglia pretesa, domanda o richiesta da parte di terzi, tra cui gli Incaricati, fondata su eventuali obblighi, vincoli o responsabilità solidali di qualsiasi tipo che dovessero insorgere a carico dell’Acquirente a seguito della stipula dei Contratti per effetto di norme di legge.
    5.3 Il Fornitore dichiara e garantisce inoltre di osservare e fare osservare ogni legge, disposizione o regolamento, nazionali ed internazionali, ad esso applicabili, al fine di garantire la regolare e corretta esecuzione della propria attività - ivi comprese a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - la normativa in materia ambientale, di diritto del lavoro - inclusi i contratti e gli accordi collettivi - la normativa previdenziale ed assicurativa, quelle in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, in materia di concorrenza e comunque ogni e qualsivoglia normativa applicabile per la regolare esecuzione della propria attività.
    5.4 Il Fornitore dichiara di essere oltrechè tecnicamente e produttivamente autonomo, anche finanziariamente autosufficiente e che i propri programmi produttivi e commerciali non vengono sostanzialmente condizionati dagli ordini dell’Acquirente.
    5.5 A richiesta dell’Acquirente, il Fornitore dovrà rilasciare dichiarazione d’origine, inventari merce e DURC attestante la propria regolarità contributiva. 5.6 È fatto divieto al Fornitore di cedere i Contratti in assenza di specifica autorizzazione scritta da parte dell’Acquirente.
  6. Termini e luogo di consegna
    6.1 Il Fornitore prende atto e riconosce che il termine di consegna dei Prodotti o di esecuzione dei Servizi costituisce elemento vincolante dei Contratti e per tale ragione quest’ultimo si obbliga a dar corso alle consegne ovvero alle esecuzioni nei tempi e con le modalità concordate con l’Acquirente.
    6.2 Il Fornitore dovrà consegnare la merce di cui al Contratto nel luogo ed entro il termine espressamente indicati dall’Acquirente.
    6.3 Il Fornitore riconosce che il termine convenuto per la consegna deve intendersi essenziale e disposto a favore dell’Acquirente. Ne consegue che il Fornitore dovrà consegnare la merce all’Acquirente solo allo scadere del termine indicato ma non anche prima, salva espressa richiesta scritta dell’Acquirente in tal senso.
    6.4 Ove il Fornitore, in violazione del termine convenuto a favore dell’Acquirente, consegni la merce a quest’ultimo prima dello scadere dello stesso, l’Acquirente si riserva il diritto di rifiutare la consegna e rispedire la merce al Fornitore con spese a carico di quest’ultimo.
    6.5 Qualora dovessero insorgere fatti o circostanze che dovessero rendere ragionevolmente prevedibile che il Fornitore non sarà in grado di dar corso alle consegne nei Termini indicati con l’Ordine, il Fornitore sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta all’Acquirente precisando: i) la causa del ritardo; ii) l’entità stimata del ritardo; iii) le misure che il Fornitore considera appropriate per evitare, recuperare e/o limitare il ritardo.
    6.6 La mancanza di consegna nei Termini concordati costituirà ad ogni effetto un grave inadempimento del Fornitore alle obbligazioni derivanti dal Contratto. L’Acquirente avrà pertanto la facoltà di rifiutare la consegna dei Prodotti oltre il termine indicato nell’Ordine e, in tali casi, di risolvere i Contratti in essere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. Qualora, viceversa, l’Acquirente, nonostante la tardività della consegna, accetti la consegna, quest’ultima avrà la facoltà in ogni caso di richiedere eventuali danni derivanti dal ritardato adempimento da parte del Fornitore, pertanto l’eventuale accettazione tardiva dei Prodotti o dei Servizi da parte dell’Acquirente non avrà come effetto o come conseguenza quella di costituire una rinuncia tacita ad esercitare i diritti derivanti dalle CGA ed in particolare il diritto al risarcimento del danno derivante dall’inesatto adempimento.
    6.7 Il Fornitore dovrà prenotare lo scarico della merce con almeno cinque (5) gg lavorativi di anticipo, comunicandolo all’Acquirente tramite portale o, in alternativa, se concordato con l’Acquirente, all’indirizzo mail: logistica@niceforyou.com ovvero telefonicamente ai numeri 0422.505369; 0422.505456.
    6.8 Ogni consegna dovrà essere accompagnata dai relativi documenti di trasporto (DDT). Il Fornitore dovrà altresì creare la pre-bolla tramite portale e anticipare copia DDT all’indirizzo: logistica@niceforyou.com nel termine di un giorno lavorativo prima della consegna. I DDT dovranno recare espressamente:
    - Numero d’ordine;
    - Codice e descrizione materiale riportati sull’ordine;
    - Quantità e relativa unità di misura;
    - Peso totale dei colli;
    - Numero colli;
    - Origine merce.
    Unitamente al DDT il Fornitore dovrà consegnare all’Acquirente, anticipandone copia un (1) gg lavorativo prima della consegna all’indirizzo: qualita@niceforyou.com:
    - Report dimensionale;
    - Scheda tecnica del prodotto fornito ove espressamente richiesta dall’Acquirente o per legge.
    6.9 A richiesta dell’Acquirente o in ogni caso ove previsto ex lege il Fornitore dovrà rilasciare all’Acquirente le necessarie dichiarazioni di conformità CEE a tutte le Direttive e Regolamenti Europei ovvero in ogni caso applicabili, inviando il tutto, preventivamente alla consegna della Merce ovvero allo svolgimento del Servizio a mezzo portale, o, in alternativa, se concordato con l’Acquirente via mail all’indirizzo: hse@niceforyou.com.
    6.10 La Merce dovrà essere consegnata come completa di tutta la documentazione tecnica necessaria nonché di tutti i necessari certificati di qualità e conformità, ovvero in generale di tutta la documentazione prescritta per legge.
  7. Caratteristiche dell’imballo
    7.1 L’imballo dovrà riportare le seguenti caratteristiche:
    a) ove la merce sia destinata alla movimentazione manuale, il peso complessivo non dovrà essere superiore a 20 kg per collo;
    b) ove vengano consegnati insieme più colli di peso complessivo inferiore o pari a 20 kg, essi dovranno essere riposti su bancali di dimensioni pari a 800 x 1.200 cm, con un’altezza massima complessiva di 1.400 cm e peso massimo di 1.000 kg per paletta, inforcabili. In tal caso il Fornitore si impegna a produrre la packing list e applicarne una copia all’esterno dell’imballo, in corrispondenza di ambo i lati di dimensioni 800 cm;
    c) ove venga consegnata merce destinata alla movimentazione con carrelli elevatori, le unità d’imballo dovranno avere una dimensione di 800 x 1.200 cm per un’altezza massima complessiva di 1.400 cm e un peso massimo di 1.000 kg per paletta inforcabili.
    7.2 Il Fornitore dovrà riportare nell’etichetta apposta su ogni singolo imballo le seguenti informazioni:
    - Codice e descrizione dell’articolo riportati nell’ordine;
    - Quantità;
    - Numero disegno con revisione;
    - Ordine/Contratto d’Acquisto;
    - Data di produzione;
    - Peso tara e peso totale;
    7.3 I lotti dovranno essere indentificati singolarmente con bindelli recanti le suindicate informazioni in formato leggibile e, ove possibile, con codice a barre.
  8. Perdita e/o danneggiamento merce
    8.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, la resa applicata è la DDP o DAP Incoterms 2020.
    8.2 Il Fornitore sarà comunque responsabile della perdita e/o del danneggiamento della merce anche dopo la consegna nel luogo indicato, ove causate da un imballaggio errato o difettoso.
  9. Accettazione della Fornitura da parte dell’Acquirente
    9.1 L’accettazione della merce consegnata da parte dell’Acquirente non vale a riconoscimento dell’assenza di vizi della stessa, neppure nel caso in cui la merce presenti vizi apparenti. La merce si intende dunque sempre ricevuta con riserva di verifica della qualità nonché dell’esistenza di vizi e difetti della stessa, i quali potranno sempre essere denunciati dall’Acquirente al Fornitore nei termini previsti ex lege. 9.2 L’Acquirente ha il diritto di rifiutare eventuali consegne effettuate oltre la scadenza del termine indicato, ovvero difformi dallo stesso per quantità, con costi di restituzione e rischio di perimento e/o danneggiamento e/o perdita - sin dal momento in cui la merce lascia il luogo di consegna presso l’Acquirente - ad esclusivo carico del Fornitore.
    9.3 Per eventuali consegne difformi per quantità e restituite al Fornitore non verrà corrisposto il prezzo della fornitura.
  10. Garanzia per vizi del Fornitore
    10.1 Il Fornitore si impegna a fornire merce conforme al Contratto e alle eventuali specifiche tecniche ivi riportate nonché comunque priva di qualsivoglia vizio e/o difetto.
    10.2 In caso di vizi e/o difetti della merce, l’Acquirente potrà alternativamente e a sua scelta:
    - rifiutare i prodotti e restituirli al Fornitore. In tal caso il Fornitore emetterà nota di accredito per la merce resa. Nel caso in cui la merce viziata e resa non esaurisca l’intera fornitura, l’Acquirente non pagherà l’importo dovuto per la residua merce non viziata fino a che il Fornitore non avrà emesso nota di accredito per la merce già resa;
    - richiedere la sostituzione/ riparazione della merce viziata e/o difforme;
    salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.
    10.3 Le spese ed ogni costo per la restituzione dei prodotti viziati e/o difformi, compresi quelli per l’eventuale movimentazione e stoccaggio, saranno ad esclusivo carico del Fornitore. Il trasporto dei prodotti viziati e/o difformi sarà ad esclusivo rischio del Fornitore.
    10.4 L’Acquirente non corrisponderà il prezzo indicato nel caso lamenti prodotti viziati e/o difformi.
    10.5 Il Fornitore sarà tenuto alla restituzione del prezzo già corrisposto dall’Acquirente per prodotti viziati e/o difformi.
  11. Altre garanzie del Fornitore
    11.1 Il Fornitore è tenuto a garantire l’idoneità all’uso della merce fornita per un periodo di 24 mesi dalla consegna, salvi diversi e più ampi termini di garanzia dallo stesso applicati.
    11.2 Nel caso in cui la merce sia importata da Paesi extra UE, il Fornitore garantisce di aver adempiuto a tutti gli obblighi esistenti, siano essi di carattere doganale, fiscale, amministrativo o di qualsivoglia altra natura.
    11.3 Il Fornitore garantisce che le merci siano consegnate libere da pegno o qualsivoglia altro diritto di garanzia reale o personale, nonché da ogni patto di riservato dominio.
    11.4 Il Fornitore solleva l’Acquirente da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni cagionati a terzi dalla merce fornita ove difettosa, impegnandosi a tenere indenne l’Acquirente da tutti i costi conseguenti a richieste di risarcimento o pretese di indennizzo avanzate da terzi in relazione ai danni sorti in conseguenza dell’utilizzo della merce, compresi i costi di eventuali procedimenti giudiziali o stragiudiziali promossi in danno dell’Acquirente.
    11.5 Il Fornitore dovrà provvedere a proprie spese a stipulare una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione - con franchigie e massimali definiti a normali condizioni di mercato - a copertura della propria responsabilità per danni a terzi a qualunque titolo, derivanti dall’esecuzione dell’Ordine e/o del Contratto, nonché per danni arrecati ad eventuali attrezzature e/o componenti di proprietà e forniti dall’Acquirente per l’esecuzione dell’Ordine e/o del Contratto, in relazione ai quali le Parti sottoscriveranno un separato contratto di comodato d’uso. Il Fornitore dovrà consegnare all’Acquirente, ove richiesta, copia della relativa polizza.
    11.6 Ove non espressamente previsto negli Ordini e/o nei Contratti, il Fornitore dovrà fornire prova all’Acquirente di aver ottenuto da un ente accreditato la dichiarazione di conformità alla certificazione ISO 9001.
  12. Schede di sicurezza
    12.1 Il Fornitore è tenuto a fornire all’Acquirente la scheda di sicurezza relativa a materiali di consumo e sostanze/prodotti pericolosi – non pericolosi, anteriormente (o comunque in occasione della prima fornitura ovvero comunque quando l’Acquirente ne faccia richiesta) a mezzo portale, o, in alternativa, se concordato con l’Acquirente via mail all’indirizzo: hse@niceforyou.com.
    12.2 La scheda di sicurezza dovrà essere redatta su supporto cartaceo o informatico, redatta in lingua italiana o inglese, riportare la data di compilazione e/o di eventuale aggiornamento, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato al DM 04 aprile 1997.
  13. Variazioni interessanti il Fornitore
    13.1 Il Fornitore è tenuto a comunicare con sufficiente anticipo e in forma scritta all’Acquirente la sua eventuale intenzione di modificare il processo ovvero lo stabilimento produttivo, i materiali utilizzati nonché i subfornitori di riferimento. L’Acquirente dovrà prestare il suo consenso, riservandosi in difetto di interrompere il rapporto di fornitura.
  14. Subfornitura
    14.1 Il Fornitore potrà, previa autorizzazione scritta dell’Acquirente, affidare tutto o in parte la produzione della merce a subfornitori ritenuti idonei per esperienza, competenze tecnico produttive e capacità organizzativa.
    14.2 Fermo restando che l’Acquirente manterrà il proprio rapporto contrattuale esclusivamente nei confronti del Fornitore, nel caso in cui questi si avvalga di subfornitori autorizzati, dovrà procurarsi l’impegno da parte di questi al rispetto degli obblighi e delle condizioni di cui all’Ordine o al Contratto, ovvero riportate nelle presenti Condizioni Generali d’Acquisto.
    14.3 In caso di subfornitura l’Acquirente si riserva in ogni momento il diritto di recedere con effetto immediato dal Contratto, nonostante l’autorizzazione concessa, ove accertasse, a proprio insindacabile giudizio, che il subfornitore incaricato dal Fornitore non sia idoneo a darvi esecuzione per la parte ad esso affidata.
  15. Proprietà industriale e intellettuale
    15.1 Il Fornitore garantisce che i prodotti forniti non violano alcun brevetto, diritto d’autore o altro diritto di proprietà industriale o intellettuale di terzi e si impegna a tenere indenne, manlevare e risarcire l’Acquirente contro qualsiasi richiesta, domanda, danno o onere derivante da rivendicazioni di terzi.
  16. Conservazione documentazione tecnica - attrezzature - stampi
    16.1 Il Fornitore è tenuto a conservare con diligenza disegni, campioni e ogni documento e/o materiale ricevuto dall’Acquirente e a restituirli al termine del rapporto contrattuale e comunque qualora l’Acquirente ne faccia richiesta.
    16.2 È fatto espresso divieto al Fornitore di utilizzare e riprodurre tali documenti e materiali per scopi diversi dal rapporto di fornitura vigente con l’Acquirente.
    16.3 Il Fornitore dovrà conservare i risultati di prove, controlli e collaudi relativi sia alla propria produzione, sia a quella degli eventuali subfornitori. E ciò per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dal phase out, ovvero anche maggiore, nel caso in cui sussista un contenzioso giudiziale o stragiudiziale che coinvolga l’Acquirente e sino alla conclusione del medesimo.
    16.4 Qualora il Fornitore riceva in comodato d’uso dall’Acquirente degli stampi e/o delle attrezzature ovvero li realizzi secondo i disegni di progettazione forniti dall’Acquirente, questi sarà tenuto a custodirli secondo l’ordinaria diligenza ed utilizzarli esclusivamente a fini produttivi nell’ambito del rapporto contrattuale con l’Acquirente stesso. Il rapporto tra Fornitore ed Acquirente avente ad oggetto l’uso di stampi e/o attrezzature di proprietà dell’Acquirente, è specificamente regolato con separato contratto.
    16.5 A semplice richiesta dell’Acquirente e senza nessun costo a suo carico, lo stesso potrà effettuare un sopralluogo presso la sede ovvero lo stabilimento produttivo del Fornitore al fine di verificare il rispetto degli standard di qualità ed efficacia promessi.
  17. Riservatezza
    17.1 Il Fornitore è tenuto a rispettare le obbligazioni di riservatezza rispetto alle informazioni confidenziali, assunte nei confronti dell’Acquirente sottoscrivendo lo specifico accordo di riservatezza allo stesso sottoposto.
    17.2 Il Fornitore si impegna a rendere note le informazioni riservate e confidenziali solo ai dipendenti, collaboratori, professionisti o Subfornitori ai quali è necessario comunicare le stesse per finalità connesse all’esecuzione del Contratto In ogni caso, è fatto carico al Fornitore di assicurarsi che tali soggetti (i) siano informati della natura riservata delle informazioni riservate; (ii) mantengano riservate le informazioni ricevute per l’espletamento dell’incarico affidato. Resta inteso, in ogni caso, che i dipendenti, i collaboratori i professionisti ed i Subfornitori ai quali è necessario comunicare le informazioni confidenziali e riservate, saranno soggetti ai medesimi obblighi di riservatezza.
    17.3 Il Fornitore si impegna a non utilizzare direttamente, indirettamente, per interposta persona, ente o società e a non rivelare a terzi - anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale con l’Acquirente, quale che ne sia la causa - le informazioni e i dati comunicati dall’Acquirente o dei quali sia comunque venuto a conoscenza (in qualsiasi forma, scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma intellegibile), in occasione o nell’adempimento del rapporto contrattuale stesso, con particolare riferimento a specifiche tecniche comunicate dall’Acquirente, a disegni, progetti, prodotti, informazioni tecniche, commerciali e di business. Tali documenti e informazioni dovranno essere trattati come confidenziali.
    17.4 Il Fornitore deve adottare le misure idonee a garantire e mantenere il carattere di riservatezza delle informazioni confidenziali e riservate al fine di proteggerle e salvaguardarle da uso improprio, perdita, furto, pubblicazione, distruzione ed, in ogni caso, si impegna a non renderle conoscibili, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale, a terzi.
    17.5 Il Fornitore si impegna a non utilizzare o far utilizzare a terzi le informazioni confidenziali e riservate con modalità e/o per finalità tali da arrecare, anche solo potenzialmente, direttamente o indirettamente, danno e/o pregiudizio all’Acquirente, salvo che per l’esecuzione dei Contratti.
    17.6 Non rientrano negli obblighi di cui al presente paragrafo le informazioni per le quali il Fornitore possa dimostrare che: ne era già a conoscenza prima dell’acquisizione delle stesse; le informazioni che siano già di pubblico dominio.
    17.7 Il vincolo di riservatezza di cui al presente paragrafo continuerà ad avere valore anche dopo la cessazione del rapporto tra l’Acquirente ed il Fornitore, e comunque finché le informazioni confidenziali e riservate non diventino di pubblico dominio e, in ogni caso, per la durata di 5 (cinque) anni dalla cessazione dei singoli Contratti.
  18. Concorrenza
    18.1 Il Fornitore si impegna a non realizzare prodotti o eseguire servizi costituenti imitazione (servile) dei Prodotti o Servizi per i quali l’Acquirente ha fornito i progetti, le informazioni e la documentazione tecnica ed, in particolare, a non produrre in proprio, direttamente o indirettamente, anche tramite terzi, e a non commercializzare prodotti, servizi o opere uguali o simili a quelli richiesti dall’Acquirente, o che comunque idonei a violare i diritti di proprietà industriale o intellettuale dell’Acquirente.
  19. Referenze
    19.1 Il nome dell’Acquirente potrà essere utilizzato come referenza dal Fornitore soltanto previa autorizzazione scritta dell’Acquirente medesimo.
  20. Risoluzione e Recesso
    20.1 Facoltà di recesso. L’Acquirente si riserva il diritto di recedere liberamente da ciascun Contratto mediante comunicazione da inviare al Fornitore a mezzo pec o raccomandata AR con preavviso di 90 (novanta) giorni e ciò anche qualora il Fornitore abbia dato inizio all’esecuzione dei Contratti. A seguito dell’intervenuto recesso: (i) il Fornitore sospenderà immediatamente ogni attività relativa al Contratto e (ii) l’Acquirente si impegna a corrispondere al Fornitore, per la parte di Prodotti già realizzati e non ancora consegnati o per la parte di Servizi eseguiti, il Prezzo in proporzione ai Prodotti già realizzati o Servizi eseguiti alla data dell’intervenuto recesso. Il Fornitore sarà tenuto a consegnare i Prodotti, o i Servizi se del caso, per i quali l’Acquirente avrà provveduto a corrispondere il corrispettivo in base a quanto previsto al paragrafo che precede, con espressa rinuncia da parte del Fornitore a richiedere all’Acquirente qualsivoglia risarcimento e/o indennizzo.
    20.2 Clausola risolutiva espressa. Fermi restando gli ulteriori rimedi, l’Acquirente potrà risolvere il rapporto contrattuale per l’ipotesi di mancata e/o ritardata e/o difforme consegna entro il termine stabilito, ovvero per inadempimento del Fornitore, salvo sempre il diritto al risarcimento del danno.
    20.3 L’Acquirente potrà altresì risolvere il rapporto contrattuale per il caso in cui il Fornitore violi una delle previsioni di cui alle presenti Condizioni Generali.
  21. Forza Maggiore
    21.1 Il Fornitore non sarà considerato responsabile per eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti ad eventi di Forza Maggiore, intendendosi per tali eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile come guerre, rivoluzioni, sabotaggi, epidemie, incendi, esplosioni, terremoti, inondazioni, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi o altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle parti ed aventi carattere di imprevedibilità.
    21.2 Diversamente, non sono considerate cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i ritardi dovuti a: i) fermata e/o sospensione dell'attività del Fornitore imposta dalle Autorità per inosservanza delle norme di sicurezza, igiene sul lavoro e ulteriori disposizioni di legge, da parte del Fornitore; ii) ritardi del Fornitore nell’approvvigionamento di materiali e/o servizi; iii) ritardi nelle consegne dei subfornitori del Fornitore; iv) scioperi limitati alle sedi ed ai dipendenti del Fornitore.
    21.3 In caso di Evento di Forza Maggiore che colpisca il Fornitore, questo è tenuto a comunicare per iscritto all’Acquirente il verificarsi dell’Evento di Forza Maggiore entro 24 ore dall’inizio dell’Evento, nonché ad adempiere alla propria prestazione non appena possibile.
    21.4 In caso di Evento di Forza Maggiore che si protragga per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni, l’Acquirente ha diritto di risolvere il Contratto, inviandone comunicazione scritta al Fornitore.
  22. Penali
    22.1 Per il caso in cui il Fornitore ritardi la consegna, l’Acquirente si riserva di applicare al Fornitore una penale pari – salvo diversa misura eventualmente indicata nel Contratto – allo 0,5% del prezzo della merce non consegnata nel termine per ogni giorno di ritardo maturato. Alternativamente e con preventiva comunicazione al Fornitore inadempiente, l’Acquirente potrà rivolgersi ad altro fornitore, con costi, anche maggiorati per l’urgenza, a carico del Fornitore stesso.
    22.2 L’Acquirente si riserva in ogni caso di chiedere al Fornitore il risarcimento di tutti i danni direttamente o indirettamente causati dal suo ritardo nella consegna.
  23. Informativa trattamento dati personali
    23.1 L’Acquirente potrà trattare dati che riguardano il Fornitore al solo fine di gestire e dare esecuzione al rapporto contrattuale d’acquisto, nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 (“GDPR”).
    23.2 Tali dati saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico e per le sole finalità suindicate. Il conferimento dei dati da parte del Fornitore è necessario ed in mancanza non sarà possibile dare esecuzione al Contratto.
    23.3 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle misure di sicurezza previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e di garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati, delle informazioni e degli archivi ove gli stessi vengono conservati, nel rispetto delle misure di sicurezza, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
    23.4 Ciascuna Parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nel GDPR e nel presente articolo ancorché compiute dai responsabili, dagli autorizzati, dai dipendenti o collaboratori in genere dei quali la stessa si avvalga nell’esecuzione del rapporto contrattuale. Resta inteso che nessuna Parte potrà essere responsabile nei confronti dell’altra per eventuali violazioni del sopraindicato Regolamento attribuibili a terzi.
  24. Osservanza del codice etico ex D.LGS 231/2001
    24.1 Il Fornitore si obbliga a rispettare le norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni. A tal fine, il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Nice e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01 entrambi consultabili presso l’indirizzo: https://www.niceforyou.com/pdf/nice-modello-ex-231-2001.pdf e https://www.niceforyou.com/pdf/nice-codice-etico.pdf. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nel rispetto delle norme sancite nel Codice Etico, nel Codice di Condotta e nel Modello. In particolare, il Fornitore si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dalla normativa vigente con riferimento alla prevenzione e repressione della corruzione, della criminalità organizzata, del riciclaggio, della tutela dell’ambiente (T.U. 152/2006) e dell’igiene, della salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).
    24.2 Il Fornitore si obbliga a far sì che quanto stabilito nella presente clausola venga osservato dal proprio personale, nonché da eventuali subfornitori utilizzati, ove autorizzati, nonché dal loro personale, ottenendo dagli stessi una specifica dichiarazione scritta d’impegno in tal senso.
    24.3 La violazione da parte del Fornitore degli obblighi indicati agli articoli 22.1 e 22.2, darà diritto all’Acquirente di risolvere il Contratto fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.
  25. Foro Competente e legge applicabile
    25.1 Le presenti Condizioni Generali d’Acquisto, nonché i Contratti sono regolati dalla legge italiana.
    25.2 Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione o cessazione delle presenti condizioni nonché dei rapporti che regolano saranno pertanto assoggettate alla legge italiana, nonché rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale di Treviso.